Ricerca, sviluppo e adozione dell’AI in Italia: sguardo sull’industria

AI Act Italian style

A fine marzo 2025 l’Italia ha definito i principi generali per la ricerca, sviluppo, adozione e uso di sistemi di AI. Il disegno di legge sull’intelligenza artificiale (Atto Senato n. 1146) è definito in coerenza con il nuovo Regolamento UE 2024/1689, AI Act per i comuni mortali, e promuove un approccio antropocentrico e responsabile all’IA. Riconosce l’AI come tecnologia abilitante, e mira a coglierne le opportunità economiche ma anche a vigilare su rischi sociali e sulle minacce verso i diritti fondamentali. Rispetto all’AI Act, il nuovo DDL non introduce obblighi aggiuntivi, e mantiene uno sguardo orizzontale e trasversale a meno di misure specifiche di promozione e coordinamento.

Il DDL 1146 in merito all’AI – inizio del testo.

Ma come impatta questa nuova legge sul settore industriale?

Settore Industriale + DDL AI

La legge promuove l’adozione dell’IA per migliorare produttività, competitività e interazione uomo-macchina nei settori manifatturieri. Bene. Lo fa sostenendo anche iniziative di Industria 4.0 e il trasferimento tecnologico tra aziende e centri di ricerca. Meglio. Secondo il decreto, è inoltre previsto un fondo da 1 miliardo di euro per investimenti in imprese innovative operanti in IA e tecnologie abilitanti. Meglissimo.

Le imprese che decidono di adottare sistemi di AI devono rispettare requisiti di sicurezza, trasparenza e tutela dei lavoratori, con l’obbligo di informare sull’uso di AI nei processi decisionali. Il rispetto dell’AI Act è garantito da AgID e ACN, senza introdurre duplicazioni normative. L’obiettivo finale è sostenere un ecosistema industriale innovativo, regolato e competitivo a livello europeo.

I dettagli in sintesi

  • È istituita una Strategia nazionale per l’AI (Art. 19), aggiornata periodicamente. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy contribuisce per orientare politica industriale e incentivi.
  • La strategia guida misure pubbliche e private per l’adozione dell’AI nell’industria.
  • L’Art. 5 promuove l’AI per migliorare interazione uomo-macchina, efficienza delle catene del valore e avvio di nuove attività economiche
  • L’AI è vista come motore di competitività nazionale e sovranità tecnologica, si punta a creare un mercato equo e aperto per soluzioni AI.
  • Accesso facilitato a dati di alta qualità per imprese industriali.
  • Incentivo alla ricerca collaborativa tra aziende, università e centri di innovazione e supporto a progetti di Industria 4.0 con AI applicata in fabbrica.
  • Previsto un fondo fino a 1 miliardo di euro per investimenti in imprese innovative AI (Art. 23).
  • Focus su PMI ad alto potenziale nei settori AI, cybersicurezza, cloud, 5G, quantistico.
  • Rafforzamento dell’ecosistema di fornitori AI per l’industria.
  • Creato un Osservatorio sull’impatto dell’AI nel lavoro (Art. 11) per monitorare effetti occupazionali e promuovere formazione e riconversione professionale
  • L’IA industriale deve rispettare le classificazioni di rischio e standard UE (AI Act).

Sguardo sul settore energetico

Il settore energetico non è regolato con norme ad hoc, ma rientra pienamente nell’approccio orizzontale della normativa. Trasparenza, sicurezza e tutela dei diritti si applicano a ogni utilizzo dell’IA, anche nella produzione e distribuzione di energia. L’IA è riconosciuta come leva per la transizione ecologica, con applicazioni strategiche in smart grid, fonti rinnovabili e reti intelligenti.

  • AI per la sostenibilità: L’AI è considerata leva per la transizione ecologica, con applicazioni chiave in smart grid, rinnovabili e reti intelligenti.
  • Ruolo della strategia nazionale: Le applicazioni AI nel settore energetico potranno essere promosse tramite la Strategia nazionale sull’AI, con possibili incentivi mirati.
  • Classificazione ad alto rischio: I sistemi AI nelle infrastrutture energetiche sono considerati High-Risk AI Systems secondo l’AI Act europeo e devono rispettare requisiti rigorosi (sicurezza, supervisione umana, gestione del rischio).
  • Vigilanza regolatoria: AgID e ACN sono le autorità italiane incaricate di monitorare il rispetto delle norme anche per il settore energetico, in coordinamento con ARERA.
  • Nessuna deroga settoriale: Non ci sono eccezioni, moratorie o limiti speciali per le utility. L’energia rientra pienamente nella disciplina generale dell’AI.
  • Integrazione con altre norme: Le regole del DDL AI si affiancano a quelle già esistenti nel settore energia, senza creare doppie regolazioni.
  • Benefici pratici: Le utility possono adottare sistemi di AI per ottimizzare consumi, fare manutenzione predittiva e integrare fonti rinnovabili, nel rispetto di regole comuni e con accesso a incentivi trasversali.

Sguardo sul settore manifatturiero

Il disegno di legge MES 1146 riconosce il settore manifatturiero come motore della produttività nazionale, incentivando l’adozione dell’IA per automazione, robotica collaborativa e ottimizzazione delle linee produttive. Le imprese sono incoraggiate a integrare sistemi intelligenti nei propri processi, purché in modo trasparente e affidabile, con l’obiettivo di affiancare – e non sostituire – i lavoratori. Il quadro normativo promuove l’uso di dati di qualità, la sovranità tecnologica e l’impiego di infrastrutture sicure, evitando il ricorso a soluzioni opache o poco verificabili. Anche le PMI possono beneficiare degli investimenti previsti dal fondo nazionale per l’IA, con ricadute concrete lungo tutta la filiera manifatturiera.

  • Uso legittimo e responsabile: L’impiego di sistemi di AI in fabbrica è esplicitamente riconosciuto e incoraggiato, purché trasparente e non discriminatorio.
  • Qualità e sovranità dei dati: È favorita la localizzazione dei dati in Italia e l’uso di modelli di AI sicuri e trasparenti.
  • Infrastrutture sicure: Raccomandato l’uso di data center nazionali, sistemi di backup e soluzioni di continuità operativa per l’industria 4.0.
  • Standard elevati per l’AI generativa: Sono suggeriti modelli con addestramento affidabile e tracciabilità, anche in ambito produttivo.
  • Sperimentazione pubblica: Possibile estensione dei programmi pilota anche a progetti pubblico-privati industriali.
  • Normativa unica e coerente: Il manifatturiero segue le regole generali dell’AI, non sono previste norme specifiche di settore.
  • Applicazione per finalità diverse: I requisiti variano solo in base all’uso (es. sicurezza dei macchinari vs. selezione del personale), ma sempre nel quadro normativo comune.

L’AI da prototipo a strumento industrializzato

L’AI Act prima e le norme che lo recepiscono a livello italiano poi conferma che l’AI come tecnologia è ufficialmente passata da strumento prototipale per sperimentazioni e ricerca a strumento utile e utilizzato in larga scala, che deve essere regolamentato.

La realtà è che i sistemi di AI erano già largamente utilizzati nel settore industriale, avere però un DDL di riferimento per valutarne i rischi e regolamentarne l’utilizzo è un segnale positivo per una tecnologia ormai matura e indispensabile per l’innovazione in industria – e non solo.

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